La canapa italiana tra sentenze e realtà

La sentenza della corte di cassazione del 30 Maggio ha fatto molto rumore, almeno nelle menti di coloro che considerano la canapa esclusivamente come un qualcosa di demoniaco, una sostanza stupefacente che tutto annienta, sulla falsariga delle telecamere che rubavano l’anima.

Nel mondo della canapa industriale, al contrario, si analizza questa sentenza, a tratti piuttosto generica, cercando di estrapolare una serie di interpretazioni che permettano alle numerose, e legali, realtà industriali di continuare ad esistere: Federcanapa, una delle associazioni di produttori e imprese del settore operanti sul territorio nazionale, ha fatto notare che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.

Come è noto la canapa industriale ha un principio attivo bassissimo, ben inferiore al limite di 0,5% di THC scientificamente riconosciuto come confine tra droga e non-droga.

Sembrerebbe, quindi, che semi, oli e foglie rientranti in questo parametro possano dirsi esclusi dal provvedimento, salvando un intero comparto d’affari.

La stessa Federcanapa si augura che tale principio precauzionale possa essere utilizzato dalle Forze dell’Ordine deputate al controllo delle varie attività commerciali operanti nel settore della cannabis light, facendo in modo che “non si generi un clima da caccia alle streghe con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non, per le numerose aziende del settore”.

Nel mare procelloso delle legiferazioni e delle sentenze, un intero distretto grande come l’Italia intera sta ora tenendo alta la bandiera della legalità e delle proprie professionalità; evidente è anche il fatto che le motivazioni del giudizio di cui sopra renderanno a tutti molto più chiaro qual è il principio a cui ci si è ispirati, rendendo possibili anche una serie di analisi e correzioni legislative, cosa assolutamente necessaria e che la politica non può ignorare.